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Testuzza Claudio

Pnrr: il nuovo Governo apre il cantiere sulla non autosufficienza e vecchiaia

www.sanita24.ilsole24ore.com, 07-11-2022

Secondo l’ultima indagine Istat sullo stato di salute degli anziani, nel 2019 circa un terzo degli over 75 presentava una grave limitazione dell’autonomia che, per un anziano su 10, incide sia sulle attività quotidiane di cura personale che su quelle di vita domestica ( 8,5 % nell’UE22 ). Sono circa 3 milioni e 860mila gli anziani con gravi difficoltà nell’attività funzionali di base (il 28,4 % degli over 65): 2 milioni 833mila (20,9 %) hanno gravi difficoltà nel camminare, salire o scendere le scale senza l’aiuto di una persona o il ricorso ad ausili; 1 milione 874mila (13,8%) riferiscono gravi difficoltà nell’udito o nella vista anche con l’uso di ausili; 1 milione e 113mila (8,2%) hanno gravi difficoltà nella memoria o nella concentrazione.

 Non ancora particolarmente diffuse sono le polizze assicurative Long Term Care che proteggono dal rischio temporaneo o definitivo di perdita di autosufficienza, intesa, per l’appunto come perdita della capacità di svolgere le più semplici attività di vita quotidiana. Non necessariamente dovuta a malattia o infortunio, ma imputabile anche a senescenza. Con la polizza Long Term Care si ottiene il diritto al versamento di una rendita periodica quando si verifica la non autosufficienza. L’importo della rata può essere prestabilito, in modo forfettario o può variare in base al grado di autosufficienza. In alternativa si può ricevere il pagamento di un capitale, il rimborso delle spese di assistenza ricevute ovvero un’assistenza diretta presso istituti di cura convenzionati.

La sottoscrizione di polizze LTC è fiscalmente agevolata. In particolare il Decreto del Ministero delle Finanze del 22 dicembre 2000 estende anche alla Long Term Care la detrazione d’imposta del 19% sui premi versati, fino ad un massimo di 1.291 euro anno.Non necessariamente, la copertura LTC viene però fornita in via autonoma.Può essere, ad esempio, associata ad altre coperture assicurative o a forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria integrativa. In questo caso, la legge prevede che la normativa specifica di riferimento sia quella di ciascuna forma previdenziale o assicurativa.

In questo caso, cioè, i contributi versati a un fondo pensione o a un fondo sanitario a fronte di una copertura assicurativa LTC beneficeranno del più favorevole regime di deducibilità dal reddito complessivo o di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente secondo gli ordinari plafond annuali della previdenza complementare e dell’assistenza sanitaria integrativa, pari rispettivamente a 5.164,27 euro e 3.615,20 euro. Una particolare attenzione spetta anche alla Legge di Bilancio per il 2017 che, escludendo dal reddito di lavoro dipendente i premi per prestazioni LTC, ha, di fatto, gettato le basi per una maggiore diffusione della copertura del rischio di non autosufficienza all’interno dei piani di welfare aziendale. Dunque, ciascuno secondo proprio ruolo e modalità, anche le Casse di Previdenza, come è il caso dell’Enpam, la Cassa previdenziale dei Medici, e i Fondi pensione e i Fondi sanitari possono offrire coperture legate al rischio di non autosufficienza.

(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)

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Autore (Cognome Nome)Testuzza Claudio
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LinguaItaliano
OriginaleSi
Data dell'articolo2022-11-07
Numero
Fontewww.sanita24.ilsole24ore.com
Approfondimenti Onlinehttps://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2022-11-07/pnrr-nuovo-governo-apre-cantiere-non-autosufficienza-e-vecchiaia-093612.php?uuid=AEk2ErEC
Subtitolo in stampawww.sanita24.ilsole24ore.com, 07-11-2022
Fonte da stampare(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)
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Parole chiave: Anziano non autosufficiente Dati statistici Welfare