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Schiavo Ferdinando, Prestia Annapaola , Fabris Silvia, Soranzio Liala

La presa in carico delle persone con disturbi cognitivi: il ruolo delle professionalità giuridiche

Welfare Oggi, 1/2023, 2023, pp.19-23

Quali strumenti offre la legge per la cura di un familiare affetto da demenza, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dei suoi interessi e del suo patrimonio? O anche solo per “sostenere” e/o “accompagnare” le decisioni di una persona che volge verso un progressivo declino delle proprie facoltà mentali, tale da interferire più o meno gravemente con la vita quotidiana? Il legislatore risponde con tre istituti: la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno. I primi due istituti sono previsti e disciplinati dal codice civile; il terzo è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 6/2004, che ha attuato una vera e propria rivoluzione, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali uno strumento più flessibile e quindi maggiormente adattabile alla specificità delle singole situazioni.

Lo scopo è quello di tutelare le persone “che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi”, nonché in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, con la minore limitazione possibile della capacità di agire. La norma individua, dunque, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l’altro di tipo oggettivo (l’impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.

La legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta a diverse figure, tra cui, oltre ai familiari e allo stesso beneficiario della misura, anche alcune figure istituzionali, come il Pubblico Ministero e i responsabili dei servizi sanitari e sociali. Per attivare la procedura di nomina, si propone, anche senza l’assistenza tecnica, un ricorso da depositarsi presso il Tribunale del luogo di residenza o do-micilio del potenziale destinatario della misura. Ma come fa il Giudice Tutelare a cui viene rivolta la domanda giudiziale a decidere quale soggetto nomi-nare come amministratore di sostegno? L’art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi nell’individuazione del soggetto da nominare.

L’amministratore di sostegno oltre ad occuparsi della cura del patrimonio,  può essere designato anche alla cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc.). Spesso, infatti, il terzo nominato è un soggetto “asettico” nella gestione degli aspetti emotivo-relazionali, sia del beneficiario della misura stessa, che dei familiari che lo circondano, circostanza quest’ultima che determina enormi difficoltà nella gestione dei rapporti tra le parti.

(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)

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Autore (Cognome Nome)Schiavo Ferdinando, Prestia Annapaola , Fabris Silvia, Soranzio Liala
Casa Editrice, città
Collana
Anno Pubblicazione2023
Pagine19-23
LinguaItaliano
OriginaleSi
Data dell'articolo19000101
Numero1/2023
Fonte
Approfondimenti Online
FonteWelfare Oggi
Subtitolo in stampaWelfare Oggi, 1/2023, 2023, pp.19-23
Fonte da stampare(Sintesi redatta da: Anna Costalunga)
Volume
Approfondimenti
Schiavo Ferdinando, Prestia Annapaola , Fabris Silvia, Soranzio Liala
Attori
Parole chiave: Legislazione nazionale Malattia di Alzheimer