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Ferrante Vincenzo

«Le pensioni di reversibilità vanno difese. Nelle unioni civili? Possono essere limitate»

Avvenire, 16-01-2016, p.A6

Le pensioni di reversibilità a beneficio del coniuge vedovo e degli altri congiunti superstiti nascono, nella legislazione dell’età moderna, soprattutto come conseguenza della protezione contro gli infortuni del lavoro. La reversibilità assicura al coniuge una proiezione, riconoscendo indirettamente al lavoro familiare e di cura lo stesso rilievo del lavoro salariato. Quindi se non ci fosse più la pensione di reversibilità, ognuno dei coniugi dovrebbe essere più attento alla propria condizione particolare, per questo motivo in caso di convivenza more uxorio, nessun diritto viene riconosciuto al partner superstite, considerato che la coppia, rifiutando il matrimonio, ha inteso lasciare la relazione esistente sul piano dei semplici rapporti di fatto. Alla luce di quanto detto può essere valutata la questione del riconoscimento di un diritto alla reversibilità anche all’interno di forme istituzionalizzate di unioni omosessuali. L’eventuale riconoscimento di formazioni sociali sulla condivisione delle responsabilità e sulla messa in comune dei propri redditi, si proietta in campo previdenziale obbligando lo Stato ad estendere il riconoscimento del diritto alla reversibilità, come già si legge in qualche pronunzia della Corte europea di Giustizia. La pensione ai superstiti oggi è riconosciuta, in assenza di altro soggetto che ne abbia diritto, anche ai genitori e ai fratelli e sorelle conviventi con il lavoratore o il pensionato defunto, seppure con una percentuale molto inferiore. Il riconoscimento di vincoli di solidarietà non coniugali non implica una piena parificazione al matrimonio di ogni altro rapporto fondato sull’amore reciproco. Nel caso delle pensioni di reversibilità il tipo di protezione formulata dal Parlamento può essere graduata secondo valutazioni di meritevolezza, senza incorrere in una successiva valutazione di legittimità da parte della Corte costituzionale o di altro giudice sovrannazionale.

(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)

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Autore (Cognome Nome)Ferrante Vincenzo
Casa Editrice, città
Collana
Anno Pubblicazione2016
PagineA6
LinguaItaliano
OriginaleNo
Data dell'articolo2016-01-16
Numero
Fonte
Approfondimenti Online
FonteAvvenire
Subtitolo in stampaAvvenire, 16-01-2016, p.A6
Fonte da stampare(Sintesi redatta da: Flavia Balloni)
Volume
Approfondimenti
Ferrante Vincenzo
Parole chiave: Legislazione nazionale Omosessualità Sistema pensionistico