Sempre di più, nel settore del lavoro di cura, diventerà questione cruciale stabilire i confini fra doveri coniugali (o di convivenza) e rapporti di lavoro. Di norma la moglie non può essere assunta dal marito come badante, anche in caso di convivenza more uxorio. In base all’art. 143 del codice civile, le prestazioni cosiddette domestiche, svolte in famiglia tra coniugi, devono intendersi a titolo gratuito. La legge prevede eccezioni a questo divieto di assunzione nel caso in cui un marito (o viceversa) sia grande invalido di guerra (civile e militare), grande invalido per cause di servizio e del lavoro, mutilato e invalido civile, cieco civile o abbia l'indennità di accompagnamento. Tuttavia, negli ultimi anni, specie in caso di convivenze, la Cassazione si è dovuta pronunciare in materia di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato fra un soggetto ( di solito di sesso maschile)assistito nel ruolo di badante da altro soggetto (in genere di sesso femminile). Al contrario, purché si provi l’instaurazione di un rapporto di lavoro retribuito e subordinato, parenti e affini entro il terzo grado possono svolgere il ruolo di badanti.
(Sintesi redatta da: Carrino Antonella)